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Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – ACLI
Statuto Approvato dal XXIV Congresso Nazionale
FINALITÀ SCOPI
Art. 1
Le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) fondano sul Messaggio Evangelico e sull’insegnamento della Chiesa la loro azione per la promozione dei lavoratori e operano per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
Art.2
Le ACLI promuovono solidarietà e responsabilità per costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere civile, nella convivenza e cooperazione fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, nella salvaguardia del creato.
Le ACLI associano lavoratori e cittadini, uomini e donne, di qualsiasi nazionalità che ne condividano le finalità e ne sottoscrivano il Patto Associativo. Possono aderire alle ACLI associazioni che si riconoscano negli scopi del Movimento e si impegnino a collaborare alla realizzazione delle attività.
Art. 3
Le ACLI, Movimento educativo e sociale, operano nella propria autonoma responsabilità per favorire la crescita e l’aggregazione dei diversi soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione, l’azione sociale, la promozione di servizi, imprese a finalità sociale e realtà associative. La formazione aclista, nel considerare la trascendente dignità della persona, sostiene processi volti alla maturazione di coscienza critica e all’esercizio di responsabilità in una coerente testimonianza di vita cristiana ecumenicamente aperta al dialogo. L’azione sociale delle ACLI, a partire dall’esperienza di vita e di lavoro di uomini e di donne, favorisce l’esercizio di responsabilità e sviluppa opportunità di partecipazione dei cittadini per la crescita della società civile e la vitalità delle istituzioni. Le ACLI, nonché le associazioni specifiche, i Servizi e le imprese a finalità sociale ed ogni altro soggetto del sistema associativo, adottano, ad integrazione del metodo di governo, il processo di governance basato sulla sussidiarietà e condivisione, sia al loro interno che nei rapporti reciproci. I Servizi sociali, le Imprese a finalità sociale e le Associazioni specifiche promosse dalle ACLI o ad esse aderenti costituiscono una rete di esperienze di solidarietà, di autorganizzazione, di volontariato e di imprenditività sociale nonché di rappresentanza di interessi collettivi, per rispondere ai bisogni culturali, materiali, sociali e di tutela delle persone:
a) nel patrocinio e tutela sociale, previdenziale, sanitaria e fiscale, attraverso il Patronato ACLI;
b) nella formazione ed orientamento professionale e nelle politiche del lavoro, attraverso l’Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale (ENAIP) e gli Enti Regionali ad Esso associati;
c) nell’assistenza e tutela fiscale attraverso il Centro Assistenza Fiscale (CAF) ACLI; d) nelle molteplici attività inerenti le soggettività sociali, il volontariato, le cooperative, la cooperazione internazionale, il consumo responsabile, il mondo rurale e agricolo, il lavoro di cura, l’ambiente, lo sport, il turismo e la cultura, attraverso apposite associazioni ed iniziative specifiche decise dal Consiglio Nazionale.
Art. 4
Le ACLI ad ogni livello:
- a) favoriscono la partecipazione attiva degli associati per la realizzazione delle finalità statutarie e l’attuazione degli indirizzi definiti dai congressi e dagli organi;
- b) promuovono la crescita spirituale ed alimentano la vita cristiana degli associati con itinerari di ascolto della Parola di Dio avvalendosi del sostegno pastorale di sacerdoti quali accompagnatori spirituali richiesti alle comunità ecclesiali, ai vari livelli; i sacerdoti, comprendendo il carisma delle ACLI, hanno il compito di alimentare la crescita formativa dei soci e di orientare l’associazione nell’appartenenza alla Chiesa, alla sua vita e alla sua missione;
- c) operano con scopi sociali, culturali ed assistenziali, senza fini di lucro sulla base delle procedure definite negli appositi regolamenti approvati dai Consigli Regionali e Provinciali;
- d) assumono iniziative atte a sviluppare la vita associativa promuovendo attività formative di azione sociale, di volontariato, di autorganizzazione di servizi e di imprese a finalità sociale, con attenzione a promuovere pari opportunità tra uomo e donna;
- e) sono dirette da organi democratici che si rinnovano in occasione dei Congressi e delle Assemblee delle Strutture di base, i cui componenti devono in ogni caso essere iscritti alle ACLI;
- f) promuovono una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro la mafia ed ogni forma di criminalità organizzata; promuovono l’elaborazione di strategie di lotta non violenta contro il dominio mafioso e malavitoso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso e malavitoso;
- g) tutelano gli associati nella difesa dei loro diritti ed interessi economici, sociali, morali e professionali, sia nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente che nelle altre diverse forme di lavoro, rappresentandoli e assistendoli nelle forme di legge anche davanti la magistratura competente.
ISCRIZIONE
Art. 5
L’associazione al Movimento Aclista avviene attraverso l’iscrizione ad una Struttura di base delle ACLI o delle Associazioni da Esse promosse od aderenti.
La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.
Art. 6
L’iscrizione alle ACLI dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo.
Possono aderire alle ACLI tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscono ed accettano le regole dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dagli Organi competenti, nonché dagli Statuti approvati ai vari livelli.
E’ esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.
Le ACLI, ad ogni livello, anche attraverso specifiche disposizioni statutarie o regolamentari, garantiscono:
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una uniforme disciplina del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto stesso e la partecipazione democratica alla vita dell’Associazione e l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
la garanzia per gli iscritti del diritto di voto ai fini dell’approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari, nonché per la nomina dei componenti gli Organi elettivi dell’associazione in ossequio al principio di rappresentatività fondato sul mandato, nonché i criteri di loro ammissione ed esclusione;
la libera eleggibilità degli Organi amministrativi;
il riconoscimento ad ogni singolo associato del diritto ad un singolo voto;
i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle
relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.
Le norme approvate dal Consiglio Nazionale e distribuite dalle Strutture di base tramite gli Organi Regionali e Provinciali.
STRUTTURE
Art. 7
Le ACLI promuovono la vita associativa, valorizzando le specificità territoriali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di federalismo cooperativo e solidale, attraverso Strutture di base dislocate nel territorio: circoli e gruppi organizzati e negli ambienti di lavoro, nuclei, riconosciuti dal Consiglio Provinciale quale luoghi di incontro, formazione, volontariato ed azione sociale.
Tutte le strutture delle ACLI applicano il processo di governance per definire compiti e responsabilità precise per ciascun livello territoriale.
tessere delle ACLI sono emesse dalla Direzione Nazionale, sulla base di apposite
Le attività territoriali delle ACLI vengono coordinate attraverso:
- a) le Strutture di base (circoli, gruppi organizzati negli ambienti di lavoro e di vita,nuclei) riconosciute dal Consiglio Provinciale quali luoghi di incontro,formazione, volontariato ed azione sociale;
- b) le strutture zonali, istituite dal Consiglio Provinciale per coordinare le Strutture dibase, le attività da esse promosse e curare i rapporti con le istituzioni locali;
- c) le aree metropolitane, istituite dalla Direzione Nazionale d’intesa con il Consiglio Regionale ed i Consigli Provinciali interessati, con il compito di coordinare, sviluppare e qualificare la presenza delle ACLI e di tutte le attività e iniziative daesse promosse nelle grandi aree urbane;
- d) le Strutture provinciali, con compiti di rappresentanza territoriale, promozione eprogrammazione delle ACLI e di tutte le attività e iniziative da esse promosse; sono istituite dal Consiglio Nazionale, di norma in coincidenza con la ripartizione provinciale dello Stato;
- e) le Strutture regionali, con compiti di rappresentanza territoriale e di governo regionale, di indirizzo programmatico e coordinamento delle Strutture Provinciali delle ACLI e di tutte le attività e iniziative da esse promosse; sono istituite dal Consiglio Nazionale, di norma in coincidenza con le Regioni e con le Province autonome;
- f) la Struttura nazionale, con compiti di rappresentanza istituzionale e sociale, indirizzo politico-progettuale e governo del Movimento nel suo insieme.Art. 8
Le ACLI costituiscono, unitamente alle ACLI presenti in altri Paesi, la Federazione ACLI Internazionali (F.A.I.) e vi partecipano con propri rappresentanti.
ORGANI DELLE STRUTTURE DI BASE E DELLE ZONE
L’Assemblea dei Soci Art. 9
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano della Struttura di base che:
- a) è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota sociale, i qualiesercitano il diritto di voto senza possibilità di delega;
- b) elegge ogni quattro anni la Presidenza secondo le norme stabilite daiRegolamenti attuativi;
- c) elegge i Revisori dei Conti;
- d) indirizza l’azione della Presidenza e ne verifica l’operato;
- e) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.
Art. 10
L’Assemblea dei soci è convocata dalla Presidenza, in via ordinaria almeno una volta all’anno e, in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei soci, ovvero la Presidenza Provinciale o quella Regionale, d’intesa con la Presidenza Zonale dove questa è costituita.
La convocazione deve:
- a) essere comunicata almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b) essere affissa presso la sede, comunicata ai soci, alle Presidenze Provinciali eRegionali e, ove siano costituiti, agli organi zonali;
- c) indicare: la data ed il luogo della riunione; l’ora della prima convocazione e dellaseconda convocazione, distanziate di almeno sessanta minuti; gli argomentiall’ordine del giorno ed il programma dei lavori.
Le deliberazioni dell’Assemblea ed il rendiconto consuntivo devono essere portati a conoscenza dei soci tramite affissione presso la sede.
La Presidenza Art. 11
La Presidenza è l’organo esecutivo ed amministrativo. Essa è composta:
- a) con diritto di voto, dai Componenti eletti dall’Assemblea dei soci;
- b) senza diritto di voto, se non presenti ad altro titolo, dai responsabili dei Soggetti Sociali e delle Associazioni specifiche e professionali costituiteall’interno della Struttura di base.
La Presidenza dirige le attività della Struttura di base in attuazione degli obiettivi stabiliti dall’Assemblea e dagli organi Provinciali e zonali.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto.
Il Presidente Art. 12
Il Presidente:
- a) è il legale rappresentante della Struttura di base;
- b) rappresenta le ACLI in ogni attività da loro promossa nell’ambito del territoriodi competenza della Struttura;
- c) convoca la Presidenza almeno una volta al mese, ne stabilisce l’ordine delgiorno e ne presiede le riunioni;
- d) viene eletto sulla base dei regolamenti attuativi.Organi delle zone Art.13
Organi della Zona sono: l’Assemblea, la Presidenza e il Presidente.
L’ambito territoriale della zona e le sue competenze sono definiti dal Consiglio Provinciale e ratificati dalla Presidenza Regionale.
Le procedure di elezione degli organi, i loro compiti e le modalità di funzionamento sono definite dai Regolamenti attuativi approvati dal Consiglio Nazionale e specificati dai regolamenti di cui all’art. 20.
Art.14
Assemblea Provinciale dei Presidenti delle Strutture di Base
L’Assemblea Provinciale dei Presidenti delle Strutture di base:
- a) garantisce un maggiore coordinamento delle attività delle Strutture di base nellarealizzazione degli indirizzi politico-programmatici del Consiglio Provinciale;
- b) elegge al proprio interno ogni quattro anni e/o in occasione del CongressoProvinciale i componenti il Consiglio Provinciale di sua competenza;
- c) valuta i risultati del tesseramento e l’attuazione del programma dell’Associazione;
- d) è convocata dalla Presidenza Provinciale almeno una volta l’anno.ORGANI DELLE STRUTTURE PROVINCIALIIl Congresso Provinciale Art. 15
Il Congresso Provinciale è composto:
- – per almeno l’80% dai delegati eletti dalle Assemblee delle Strutture di base inproporzione alla media degli iscritti alle ACLI negli ultimi quattro anni;
- – per almeno il 10% e non più del 20% dai delegati, iscritti alle ACLI, espressi da ogni Associazione Specifica, Professionale o aderente esistente sul territoriosecondo le indicazioni del Regolamento Regionale. Il Congresso provinciale:
- a) determina il numero dei consiglieri Provinciali da eleggere direttamente e quelli eletti dall’Assemblea dei Presidenti delle strutture di base, da un minimo di quindici ad un massimo di settantacinque. I consiglieri così eletti devono rappresentare almeno il 60% di tutti i consiglieri presenti nel nuovo consiglio provinciale;
- b) elegge i due terzi dei consiglieri Provinciali di cui alla lettera a) e i delegati ai Congressi Regionali e Nazionale;
- c) verifica l’attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici.Il Consiglio Provinciale Art. 16
Il Consiglio Provinciale è composto con diritto voto:
a) nella misura di almeno il 60% dai Consiglieri eletti dal Congresso e dai Consiglierieletti dall’Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base; b) nella misura di non oltre il 40%:
– dai rappresentanti dei Presidenti di zona, secondo quanto previsto dal Regolamento;
- – dal Segretario provinciale dei Giovani delle ACLI;
- – dalla Responsabile provinciale del Coordinamento donne;
– dai Presidenti o Responsabili provinciali di: ACLI-Colf, Fap-ACLI,ACLITERRA, U.S. ACLI, CTA, ACLI ANNI VERDI, UNASP-ACLI, IPSIA, e altre Associazioni promosse e aderenti, laddove queste abbiano organi democraticamente eletti.Il Consiglio Provinciale:
- a) elegge il Presidente Provinciale;
- b) approva o respinge la proposta di composizione della Presidenza formulata dalPresidente;
- c) elegge il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- d) elegge il proprio rappresentante in Consiglio Regionale;
- e) definisce gli obiettivi, il programma provinciale di attività, le strategie direalizzazione e ne verifica l’attuazione in coerenza con gli indirizzi politici eorganizzativi definiti dal Consiglio Regionale;
- f) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.
- g) approva annualmente i dati e le norme del tesseramento, nonché le aggregazionidelle Strutture di base.
Il Consiglio Provinciale convoca, determinandone l’ordine del giorno:
a) in via ordinaria, il Congresso Provinciale ogni quattro anni; b) in via straordinaria, il Congresso provinciale:
– su richiesta di almeno 1/3 delle Strutture di base della Provincia che rappresentino almeno la metà degli iscritti;
– su richiesta della Direzione Nazionale, qualora siano venuti meno gli organi. Il Consiglio Provinciale:
- a) determina le percentuali previste dalla lettera a) dell’art. 15 del presente Statuto;
- b) assolve ai compiti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazionenonché dalle deliberazioni degli organi nazionali.La Presidenza Provinciale Art. 17
La Presidenza Provinciale:
a) è l’organo esecutivo ed amministrativo; b) è composta:
- – con diritto di voto, dai componenti eletti dal Consiglio Provinciale su proposta del Presidente;
- – senza diritto di voto, dal Segretario provinciale dei Giovani delle ACLI, dalla Responsabile Provinciale del Coordinamento Donne, dal Segretario Provinciale della FAP-ACLI; dal Presidente Provinciale dell’Unione Sportiva ACLI e dal Responsabile delle ACLI Colf;
c) dirige le ACLI nell’ambito della Provincia, assolve ai compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni del Consiglio Provinciale ACLI e degli organi nazionali e regionali.
Il Presidente Provinciale Art. 18
Il Presidente Provinciale:
a) ha la rappresentanza legale e politica della Struttura provinciale; b) convoca e presiede la Presidenza.
ORGANI DELLE STRUTTURE REGIONALI
Il Congresso Regionale:
a) b)
c)
è composto dai delegati eletti dai Congressi Provinciali in proporzione alla media degli iscritti negli ultimi quattro anni;
determina i Consiglieri Regionali da eleggere direttamente dal congresso in numero non inferiore a quindici. I consiglieri così eletti, unitamente a quelli in rappresentanza di ciascuna provincia aclista, devono costituire almeno il 60% del Consiglio Regionale;
elegge:
– i Consiglieri Regionali di sua competenza;
– i Consiglieri nazionali di sua competenza secondo le modalità stabilite dal
Il Congresso Regionale Art. 19
Regolamento del Congresso Nazionale;
d) verifica l’attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici.
Il Consiglio Regionale Art. 20
Il Consiglio Regionale è composto, con diritto di voto:
- – nella misura di almeno il 60% dai Consiglieri eletti dal Congresso e daiConsiglieri rappresentanti di ciascuna provincia Aclista, eletti dal relativoConsiglio Provinciale;
- – nella misura di non oltre il 40% dei componenti:
- a) dal Segretario Regionale dei Giovani delle ACLI;
- b) dalla Responsabile Regionale del Coordinamento donne;
- c) dai Presidenti o Responsabili regionali di: ACLI-Colf, Fap-ACLI ,ACLITERRA, U.S. ACLI, CTA, ACLI ANNI VERDI, UNASP-ACLI, IPSIA, e altre Associazioni promosse e aderenti, laddove questi abbiano organi democraticamente eletti.
Inoltre fanno parte del Consiglio Regionale senza diritto di voto i Presidenti provinciali.
Il Consiglio Regionale:
- a) elegge il Presidente Regionale;
- b) approva o respinge la proposta di composizione della Presidenza formulata dalPresidente;
c) elegge il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- d) definisce gli obiettivi, il programma regionale di attività, le strategie direalizzazione e ne verifica l’attuazione in funzione del principio di sussidiarietà edelle competenze attribuite dallo Stato alle Regioni;
- e) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario;
- f) fissa la quota associativa di propria spettanza.
Il Consiglio Regionale convoca, determinandone l’ordine del giorno: a) ilCongressoRegionale:inviaordinariaogniquattroanni;
b) in via straordinaria:
– su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri Regionali che rappresentino non meno della metà degli iscritti;
– su richiesta della Direzione Nazionale, qualora siano venuti meno gli organi; Il Consiglio Regionale:
a) assolve ai compiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni degli organi nazionali;
b) approva un Regolamento attuativo regionale entro tre mesi dall’approvazione del Regolamento nazionale.
Sulla base del principio di sussidiarietà, il Regolamento regionale deve provvedere a regolare:
- − le modalità di elezione della Presidenza e del Presidente della Struttura di base;
- − le procedure di elezione, i compiti e le modalità di funzionamento delle Zone;
- − le modalità di espressione dei delegati delle Associazioni Specifiche, Professionali o aderenti, come previsto dall’Art. 15;
- − le modalità di partecipazione dei Presidenti della Struttura di base e dei responsabili delle Associazioni Specifiche e Professionali ai diversi livelli negli Organi di indirizzo.
- − altre ed eventuali questioni non espressamente previste dal Regolamento nazionale, inerenti i congresso regionali o i congressi provinciali della regione;
- − le modalità della eventuale presenza delle Associazioni specifiche e professionali, con organismi eletti nell’ambito di uno specifico Congresso, negli organi esecutivi regionali e provinciali.I Regolamenti Regionali sono ratificati dal Collegio Nazionale di Garanzia.
In assenza del Regolamento regionale si applica il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.La Presidenza Regionale Art. 21La Presidenza Regionale:
a) è l’organo esecutivo e amministrativo; b) è composta:
– con diritto di voto, dai componenti eletti dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente;
– senza diritto di voto, dal Segretario Regionale dei Giovani delle ACLI, dalla
Responsabile Regionale del Coordinamento Donne e dal Presidente Regionale
dell’Unione Sportiva ACLI;
c) dirige le ACLI nell’ambito della Regione, assolve i compiti previsti dallo Statuto e
dal regolamento di attuazione e dalle deliberazioni degli organi nazionali.
Il Presidente Regionale Art. 22
Il Presidente Regionale:
a) ha la rappresentanza legale e politica della Struttura regionale; b) convoca e presiede la Presidenza.
Il Coordinamento Trentino Alto Adige Art. 23
Nell’Ambito della Regione Trentino-Alto Adige si riconosce il KVW (Katholischer Verband der Werktatigen) come associazione aderente alle ACLI che, con propria autonomia organizzativa, contribuisce al programma generale delle ACLI stesse.
Tra i Consigli Provinciali delle ACLI di Trento, di Bolzano e del KVW è costituito un organo paritetico di coordinamento.
ORGANI DELLA STRUTTURA NAZIONALE
Il Congresso Nazionale Art. 24
Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dai Congressi Provinciali in proporzione alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni.
Il Congresso:
a) elegge:
– il Presidente Nazionale;
– i quaranta Consiglieri nazionali di sua competenza; – il Collegio Nazionale di Garanzia;
– il Collegio Nazionale dei Probiviri;
b) verifica l’attività svolta rispetto alla missione fondamentale dell’Associazione e indica gli obiettivi strategici per il mandato successivo;
c) decide sulle proposte di modifiche allo Statuto.
Il Consiglio Nazionale Art. 25
Il Consiglio Nazionale è composto, con diritto di voto, da:
- a) il Presidente Nazionale,
- b) quaranta Consiglieri eletti dai Congressi Regionali;
- c) quaranta Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale;
- d) i Presidenti Regionali;
- e) un massimo di cinque consiglieri nominati dal Presidente Nazionale;
- f) dai Consiglieri eletti dagli organi rappresentativi nella misura di:- sette per il Coordinamento donne; – sei per i Giovani delle ACLI;
– tre per l’U.S. ACLI;
– due per il KVW;- uno ciascuno per ACLI-Colf, ACLI Terra, Fap-ACLI, UNASP-ACLI, CTA, ACLI ANNI VERDI, IPSIA.
Il Consiglio Nazionale:
- a) elegge, al proprio interno, il Presidente del Consiglio Nazionale che loconvoca e ne dirige i lavori;
- b) eleggeventicomponentilaDirezioneNazionale,fracuialmenoquattrodonnee dieci Presidenti Regionali;
- c) approva o respinge la composizione della Presidenza e la nomina delSegretario Generale formulate dal Presidente Nazionale ACLI;
- d) eleggeilCollegioNazionaledeiRevisorideiconti;
- e) elegge il Presidente Nazionale nei casi previsti dall’art. 57, integrato nellacomposizione dai Presidenti provinciali quali membri votanti, non presenti giàad altro titolo;
- f) definisce strategie, strumenti e risorse necessari a conseguire gli obiettiviindicati dal Congresso;
- g) elegge la Commissione Pari Opportunità uomo-donna con il compito dipromuovere:
– la cultura di genere, di parità e di pari opportunità all’interno dell’associazione;
– iniziative e strategie di sviluppo della presenza delle donne nel sistema ACLI;
– la cultura dell’integrazione della soggettività femminile nel sistema ACLI;
– la partecipazione delle donne alla democrazia associativa attraverso strategie e strumenti di riequilibrio della rappresentanza; - h) approva annualmente il rendiconto economico finanziario della Struttura Nazionale;
- i) assolve ai compiti previsti dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione;
l) convoca e determina l’ordine del giorno:
- – del Congresso in via ordinaria ogni 4 anni;
- – del Congresso in via straordinaria:a) con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;
b) su richiesta di Consigli Provinciali che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti, calcolati sulla media dell’ultimo Congresso Nazionale; m) elegge i rappresentanti delle ACLI italiane nella Federazione ACLI
Internazionali (F.A.I.);
n) opera sulla base di un suo regolamento;
o) adegua lo Statuto alle innovazioni legislative, previo parere favorevole del
Collegio Nazionale di Garanzia.
p) stabilisce forme e modalità di verifica dell’attuazione del programma e del
modello organizzativo.
Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano, a titolo consultivo, gli ex Presidenti Nazionali.
Il Consiglio Nazionale si riunisce in sessione ordinaria due volte l’anno; in sessione straordinaria, quando lo richiedano per iscritto un terzo dei suoi componenti o la Direzione Nazionale.
Il Consiglio si articola in Commissioni di lavoro coordinate dai rispettivi Presidenti.
La Direzione Nazionale Art. 26
La Direzione Nazionale è formata con diritto di voto:
– dai componenti della Presidenza Nazionale con diritto di voto;
– da 20 componenti eletti dal Consiglio Nazionale tra i quali almeno dieci Presidenti Regionali e almeno quattro donne;
- – dal Segretario Nazionale dei Giovani delle ACLI;
- – dalla Responsabile Nazionale del Coordinamento donne.
Fanno inoltre parte della Direzione Nazionale, senza diritto di voto:.
- – i componenti la Presidenza Nazionale senza diritto di voto;
- – i rappresentanti delle Associazioni specifiche e professionali i cui organismi sonoeletti nell’ambito di uno specifico Congresso Nazionale. La Direzione Nazionale:a) programma e verifica l’attività delle ACLI nell’ambito delle scelte politiche e operative decise dal Consiglio Nazionale, nonché lo sviluppo del processo di regionalizzazione promuovendo progetti e modalità che lo favoriscano;b) ha facoltà di costituire organismi operativi indicandone tempi, ruoli e funzioni;
c) assolve ai compiti previsti dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione;
d) approva annualmente le aggregazioni delle Strutture di base nonché i dati deltesseramento.La Presidenza Nazionale Art. 27La Presidenza Nazionale è l’organo esecutivo ed amministrativo della Struttura Nazionale delle ACLI, che ha Sede legale in Roma, in Via Giuseppe Marcora n. 18/20.
I componenti la Presidenza Nazionale, fino ad un massimo di nove, sono proposti dal Presidente scegliendoli tra i Consiglieri nazionali o, in caso motivato, all’esterno del Consiglio Nazionale.Fanno inoltre parte della Presidenza senza diritto di voto il Segretario Nazionale dei
Giovani delle ACLI, la Responsabile Nazionale del Coordinamento Donne, il Presidente Nazionale dell’Unione Sportiva ACLI, il Segretario Generale.
La Presidenza ha la responsabilità di:
- a) attuare i programmi della Direzione Nazionale, promuovendo l’azione sociale, sviluppando la presenza ACLI sul territorio Nazionale;
- b) fissare gli obiettivi dell’azione sociale e dell’azione economica, con le relative politiche, decidendo le priorità e i settori nei quali investire;
- c) convocare la Direzione Nazionale.
È convocata dal Presidente, di norma, una volta alla settimana.
Art. 28
Il Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante della Struttura Nazionale delle ACLI.
Egli ha la rappresentanza politica nazionale dell’Associazione e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Nazionali.
Il Segretario Generale Art. 29
Il Segretario Generale:
- a) è nominato e revocato dal Consiglio Nazionale su proposta del PresidenteNazionale;
- b) è responsabile delle attività economiche, patrimoniali e amministrative delleACLI, in attuazione degli indirizzi fissati dalla Presidenza Nazionale;
- c) è Presidente del CO.S.I.S. e in quanto tale cura l’istruttoria e l’implementazionedelle decisioni assunte dal Comitato stesso;
- d) è invitato permanentemente, se non presente ad altro titolo, negli organideliberativi delle Imprese, Servizi e Associazioni specifiche e professionali al fine di favorire i processi di integrazione e di coordinamento di sistema.Il CO.S.I.S. Art. 30
Il CO.S.I.S. (Comitato Servizi e Imprese a finalità sociale) è composto:
- a) dal Segretario Generale, che lo presiede in qualità di presidente;
- b) dai Vice Presidenti o Amministratori Delegati dei Servizi e delle Imprese afinalità sociale delle ACLI.
Il CO.S.I.S. ha la responsabilità di:
– curare il coordinamento e l’integrazione tra i Servizi e le Imprese a finalità sociale ;
– verificare gli andamenti gestionali di Servizi e Imprese a finalità sociale;
– attuare gli orientamenti di sistema e le politiche comuni decise dalla Presidenza Nazionale;
Il CO.S.I.S. opera sulla base di un regolamento approvato dalla Direzione Nazionale. Alle riunioni del CO.SI.S. partecipano i direttori generali dei servizi e il Direttore Amministrativo delle ACLI.
SISTEMA ASSOCIATIVO, DEI SERVIZI E DELLE IMPRESE A FINALITA’ SOCIALE
Art. 31
Le ACLI promuovono Servizi e Imprese a finalità sociale per soddisfare i bisogni e gli interessi dei cittadini.
I Servizi e le Imprese a finalità sociale, promossi dalle ACLI, concorrono allo sviluppo dell’economia civile e ad arricchire, con le loro peculiari potenzialità, la proposta associativa.
Oltre ai Servizi indicati all’art. 3 del presente Statuto, le ACLI promuovono Imprese a finalità sociale a supporto delle iniziative che realizzano nei diversi ambiti del loro impegno.
Gli orientamenti generali e le regole che ispirano e dirigono l’azione delle ACLI; dei Servizi, delle Associazioni specifiche e professionali da esse promosse, dei Soggetti Sociali e delle Associazioni aderenti, delle Imprese a finalità sociale o dei soggetti che comunque sono autorizzati all’uso del nome e del marchio, sono definiti nella “Carta dei Valori delle ACLI”.
Il Consiglio Nazionale la approva e ne verifica l’applicazione.
Il Presidente delle ACLI è anche il Presidente dei Servizi Sociali da esse promossi, con facoltà di attribuire o designare a tale responsabilità un altro componente con diritto di voto della Presidenza.
Le Presidenze ACLI ai vari livelli approvano le proposte di nomina e designazione dei componenti gli organi dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale previste dai rispettivi Statuti.
Gli atti costitutivi e gli statuti dei Servizi, dei Soggetti sociali e delle Associazioni specifiche e professionali promossi dalle ACLI, ai vari livelli, debbono contenere norme che:
- a) subordinino la loro efficacia, anche in tema di modifiche, alla preventiva approvazione da parte della Direzione Nazionale ACLI;
- b) prevedano la nomina dei componenti gli Organi statutari da parte della Presidenza ACLI territorialmente competente, nonché l’eventuale revoca da parte del Consiglio su proposta della Presidenza, ferma restando l’automatica decadenza dalla carica in caso di provvedimento di espulsione dalle ACLI;
- c) obblighino a comunicare tempestivamente alla Direzione Nazionale ed alla Presidenza Nazionale delle ACLI la convocazione degli Organi collegiali e l’ordine del giorno dei lavori, onde consentire la partecipazione di un suo rappresentante con funzioni consultive;
- d) impegnino al loro adeguamento, entro dodici mesi, per recepire le innovazioni dello Statuto delle ACLI e le delibere della Direzione Nazionale in merito alla tutela del nome e del marchio delle ACLI, della loro origine e riferibilità all’Associazione promotrice.
SOGGETTI SOCIALI Art. 32
I Soggetti Sociali sono promossi dai Consigli ACLI ai vari livelli per favorire e sostenere la presenza, le attività e l’esperienza dei giovani con i Giovani delle ACLI, delle donne con il Coordinamento donne.
I compiti e le modalità di elezione e di funzionamento degli organi ai vari livelli sono definiti negli specifici Regolamenti e/o Statuti ratificati dal Consiglio Nazionale ACLI.
Le modalità di partecipazione alla vita del Movimento sono specificate dai regolamenti Nazionali e Regionali.
I Giovani delle ACLI Art. 33
I Giovani delle ACLI:
– vivono il percorso di aggregazione del Movimento di cui all’art.5; – organizzano i giovani, iscritti alle ACLI, fino a 32 anni di età.
Il Coordinamento Donne Art. 34
Il Coordinamento Nazionale Donne:
- a) rappresenta e promuove il ruolo politico delle donne delle ACLI;
- b) promuove e attiva azioni positive e strategie di pari opportunità uomo-donna nelsistema ACLI;
- c) concorre a formulare gli indirizzi e i programmi delle ACLI e di tutte le attività einiziative da esse promosse;
- d) promuove e coordina iniziative di studio, formazione, azione sociale e politica perfavorire l’aggregazione delle donne e valorizzarne pensiero ed esperienza.
I Coordinamenti Donne:
- a) sono promossi a tutti i livelli dell’Associazione;
- b) si avvalgono di strumenti e risorse concordati con gli organi deliberativi delleACLI dei rispettivi livelli;
- c) hanno quali organi dirigenti: la Responsabile e il Direttivo.
ASSOCIAZIONI SPECIFICHE E PROFESSIONALI
Le Associazioni Professionali Art. 35
Le Associazioni Professionali sono promosse dai Consigli ACLI ai vari livelli per favorire e sostenere la presenza, le attività, l’assistenza e la tutela dei lavoratori del mondo rurale con ACLI TERRA e dei collaboratori e delle collaboratrici familiari con ACLI COLF.
I compiti e le modalità di elezione e di funzionamento degli organi ai vari livelli sono definiti negli specifici Statuti o Regolamenti ratificati dal Consiglio Nazionale ACLI. Le modalità di partecipazione alla vita del Movimento sono specificate dai Regolamenti Nazionali, Regionali e Provinciali.
Le ACLI COLF Art. 36
Le ACLI-COLF:
- a) costituiscono l’esperienza organizzata delle ACLI per favorire la promozioneprofessionale e sociale dei collaboratori e delle collaboratrici familiari;
- b) operano sulla base di un proprio Regolamento approvato dal Consiglio NazionaleACLI.ACLI-TERRA Art. 37
ACLI-TERRA è l’associazione professionale agricola delle ACLI di cui esprime la presenza. La sua iniziativa favorisce l’integrazione fra culture, economie, tradizioni sui territori, nella fedeltà a valori e radici comuni.
ACLI-TERRA promuove la tutela e l’assistenza dei lavoratori rurali e delle loro famiglie e la partecipazione alla soluzione dei problemi economici e sociali dell’agricoltura e del mondo rurale.
Le Associazioni Specifiche Art. 38
Le Associazioni Specifiche sono costituite dai Consigli ACLI ai vari livelli, per promuovere e sostenere all’interno delle ACLI esperienze, attività e percorsi associativi sportivi, ambientali, ricreativi, culturali, turistici, sociali e dei consumatori. Organizzano attività che, a partire dagli specifici bisogni ed interessi delle persone, aiutano a prendere consapevolezza delle loro potenzialità e favoriscono la partecipazione e l’impegno attivo.
Concorrono a sviluppare la conoscenza della proposta associativa delle ACLI e partecipano al programma di attività del Movimento.
Sviluppano la loro dinamica associativa e progettuale con l’apporto di Organi eletti in base agli Statuti ed ai Regolamenti di attuazione.
Operano secondo propri Statuti o Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale ACLI o, nel caso di esperienze territoriali, dai Consigli competenti.
Ai vari livelli le Presidenze ACLI istituiscono i “Coordinamenti delle Associazioni Specifiche e Professionali”, come luogo di integrazione delle politiche aggregative, organizzative, di comunicazione, secondo le linee strategiche decise dagli Organi delle ACLI.
I Coordinamenti operano secondo un Regolamento approvato dai Consigli ACLI ai vari livelli.
A livello nazionale le Associazioni Specifiche riconosciute sono:
- – l’Unione Sportiva ACLI (U.S. ACLI), che promuove attività sportive e ludico-motorie rivolte alle persone di ogni età e categoria sociale;
- – La Federazione Anziani Pensionati (FAP-ACLI) che costituisce l’esperienzaorganizzata delle ACLI per favorire la promozione, l’azione sociale e ilvolontariato degli anziani e dei pensionati;
- – l’Unione Nazionale Arti e Spettacolo Popolare (UNASP), che promuove attivitàculturali, artistiche, musicali e ricreative;
- – il Centro Turistico ACLI (Cta), che promuove attività turistiche;
- – ACLI-Anni Verdi, associazione nazionale di tutela ambientale;
- – IPSIA, Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI che opera per la cooperazioneinternazionale allo sviluppo, la solidarietà tra i popoli e la diffusione di una cultura di pace. Opera sulla base di un proprio Statuto approvato dalla Direzione Nazionale delle ACLI.Il tesseramento delle Associazioni Specifiche è approvato dalla Direzione Nazionale ACLI.
Le modalità del tesseramento e le politiche di aggregazione sono definite dagli Organi delle Associazioni Specifiche, d’intesa con gli organi delle ACLI ai rispettivi livelli.ASSOCIAZIONI ADERENTI Art. 39Possono aderire alle ACLI associazioni che ne condividano le finalità contenute agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Statuto; collaborano alle iniziative e alla vita delle ACLI con modalità stabilite in appositi protocolli d’intesa, sottoscritti dai relativi organi territorialmente competenti.INIZIATIVE SPECIFICHECooperazione e lavoro associato Art. 40Le ACLI promuovono la cooperazione e il lavoro associato quali attività imprenditive e sociali atte a promuovere le condizioni morali, sociali e materiali delle persone.
A tal fine:
- a) i Consigli Provinciali, Regionali e Nazionale promuovono e coordinano l’iniziativadelle cooperative, dei Consorzi ed Unioni di Cooperative, avvalendosi dei servizidel Consorzio Solaris.
- b) le Presidenze Provinciali, Regionali e Nazionale rappresentano, tutelano edassistono le Strutture cooperative e di lavoro associato che aderiscono ai principi delle ACLI e della “Carta dei Valori delle ACLI” ed operano in coerenza con gli indirizzi del Movimento.Immigrati ed emigrati Art. 41
Le ACLI promuovono iniziative di formazione, azione sociale, tutela e promozione dei diritti tra gli emigrati e gli immigrati in Italia e all’estero.
Tali iniziative si collegano con l’azione della FAI (Federazione ACLI Internazionali) e degli organismi regionali appositamente istituiti e sono coordinate da un organismo operativo istituito dalla Direzione Nazionale ACLI.
Le ACLI promuovono, altresì, attività che favoriscono l’accoglienza, la formazione, il lavoro e la partecipazione attiva degli immigrati stranieri alla vita della società italiana, la valorizzazione delle culture originarie e sostengono l’organizzazione di esperienze associative della comunità di migranti, promuovendo la loro adesione all’Associazione, ai sensi dell’articolo 39 del presente statuto, in modo da salvaguardare i valori fondativi delle ACLI.
Volontariato Art. 42
Le ACLI promuovono il volontariato come:
a) risorsa basilare per il sostegno della loro vita associativa e quale forma di
partecipazione continuativa ad esperienze acliste di solidarietà ed impegno
sociale rivolte alla costruzione del bene comune;
b) attività di solidarietà con le persone, le famiglie e le comunità organizzate
nelle forme previste dalle leggi nazionali e regionali, attraverso apposite
associazioni promosse ai vari livelli;
c) forme di impegno per la solidarietà e la cooperazione tra le Nazioni ed i popoli
nell’ambito di iniziative di volontariato internazionale rivolte ad educare alla
pace ed alla mondialità.
Le ACLI assicurano percorsi di promozione, formazione, accompagnamento e di aggiornamento per tutti i volontari impegnati nell’Associazione così come in qualsiasi altro soggetto del sistema associativo, dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale. Le ACLI partecipano all’organizzazione delle attività di volontariato previste dalle leggi nazionali e regionali.
INCOMPATIBILITA’ ESTERNE Art. 43
Il Presidente Nazionale ed i Presidenti Provinciali e Regionali sono incompatibili: a) nell’ambito istituzionale:
– con responsabilità di governo a tutti i livelli;
– con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali,
provinciali e dei Comuni delle città con più di 50.000 abitanti o comunque
capoluogo di provincia;
- b) nell’ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o checostituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l’appartenenza:
- – ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore;
- – alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
- c) nell’ambito sindacale con responsabilità:
– nella Segreteria Confederale e in quelle delle Unioni o Camere Regionali ecomprensoriali;
– nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello territoriale e al livellosuperiore.Art. 44
I componenti la Presidenza Nazionale, la Direzione Nazionale e le Presidenze Regionali e Provinciali sono incompatibili:
- a) nell’ambito istituzionale:
– con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali e regionali; – con responsabilità di governo a tutti i livelli fatta eccezione per i Comuni conmeno di 15.000 abitanti; - b) nell’ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o checostituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l’appartenenza:
– ai Consigli ed ai Comitati allo stesso livello territoriale o superiore;
– alle Direzioni e agli organi esecutivi nazionali, regionali e provinciali e dei
Comuni con più di 50.000 abitanti o comunque capoluoghi di provincia; c) nell’ambito sindacale con responsabilità:
– nella Segreteria confederale ed in quelle delle Unioni Regionali e comprensoriali;
– nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello.
Art. 45
I Consiglieri nazionali, regionali e provinciali sono incompatibili con incarichi esecutivi di partito nazionali, regionali e provinciali allo stesso livello o a quello superiore.
Art. 46
I Presidenti di zona e delle Strutture di base sono incompatibili: a) nell’ambito istituzionale:
– con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali e
provinciali e dei Comuni con più di 50.000 abitanti o comunque capoluoghi di
provincia;
– con responsabilità di governo a livello nazionale, regionale, provinciale e
comunale;
b) nell’ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che
costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con responsabilità nelle Segreterie, nelle Direzioni e negli organi esecutivi a tutti i livelli.
Art. 47
Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi delle ACLI è immediata nei momenti in cui il dirigente ACLI:
– accetta la candidatura a componente delle Assemblee rappresentative o degli Organi di governo;
– accetta una delle responsabilità politico-partitiche o sindacali.
INCOMPATIBILITA’ INTERNE Art. 48
I dipendenti delle Strutture delle ACLI e dei Servizi sociali e delle Imprese a finalità sociale, nonché quelli delle realtà associative e di ogni altra iniziativa da esse promossa ai vari livelli territoriali di cui all’art. 7, non devono superare il 25% dei Consiglieri provinciali, regionali e nazionali eletti dai Congressi; i dipendenti eventualmente eletti in soprannumero devono optare, prima della convocazione del primo consiglio provinciale, regionale o nazionale, dandone comunicazione scritta alla Presidenza provinciale, regionale o nazionale.
I Consigli Regionali e Provinciali, ai propri livelli, regolamentano la materia in base alle rispettive esigenze, anche diminuendo la percentuale sopraindicata, che resta comunque il limite massimo.
Nella prima riunione del Consiglio provinciale, regionale e nazionale, il primo degli eletti verifica preliminarmente il rispetto della quota di cui al comma uno e, in assenza di sufficienti opzioni, dichiara la decadenza dei consiglieri eletti, rimasti in stato di incompatibilità, che hanno ottenuto il minor numero di preferenze e provvede alla loro sostituzione con i consiglieri non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
Sono considerati dipendenti quanti hanno un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con le Strutture ACLI, i Servizi e le Imprese a finalità sociale da esse promossi.
I dipendenti delle ACLI e delle attività da esse promosse non devono superare il 50% dei membri delle Presidenze Provinciali, Regionali e Nazionale con diritto di voto.
Il Segretario Generale delle ACLI è incompatibile con incarichi elettivi a qualsiasi livello.
I coordinatori e i direttori dei Servizi Sociali e delle Imprese a finalità sociale e di ogni altra iniziativa promossa dalle ACLI, non devono far parte con voto deliberativo degli organi esecutivi del Movimento al livello in cui essi esercitano tali incarichi. Coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza professionale con i Servizi
sociali e Imprese a finalità sociale delle ACLI e con tutte le iniziative da esse promosse, ovvero che sono ivi distaccati dalla Presidenza delle ACLI, non devono essere nominati o designati a far parte degli organi direttivi o di amministrazione con i quali vige tale rapporto.
Le responsabilità di Presidente e di Vice Presidente delle ACLI non possono essere ricoperte per più di due mandati per complessivi otto anni.
I Presidenti Provinciali non possono essere eletti nella Presidenza Nazionale.
La carica di Presidente Provinciale è incompatibile con quella di Presidente Regionale.
GARANZIE STATUTARIE
Convenzione di arbitrato ART. 49
Ogni controversia relativa all’applicazione od interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, o comunque connessa al rapporto associativo, che insorga tra singoli tesserati, tra tesserati e strutture ACLI provinciali o regionali, tra strutture provinciali e regionali tra di loro, tra una di tali strutture e la Sede o gli Organi Nazionali, comprese quelle di cui all’art. 57, è devoluta in unico grado, su ricorso di uno dei soggetti o organi interessati, ad un collegio arbitrale composto da tre componenti del Collegio Nazionale di Garanzia nominati dal Presidente del Collegio stesso, i quali decideranno mediante lodo, come organo di giustizia arbitrale rituale.
La presidenza del collegio arbitrale, ove non assunta dal Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia, spetta al componente più anziano.
Gli arbitri decidono la controversia nel termine di 180 giorni dalla data di accettazione dell’incarico.
Il Collegio Nazionale di Garanzia decide in secondo grado, nella sua complessiva composizione di sette membri, i ricorsi proposti avverso le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri.
Il lodo pronunciato dal collegio arbitrale in unico grado e dal Collegio Nazionale di Garanzia in sede di appello, non è impugnabile dinanzi l’Autorità giudiziaria ordinaria per motivi attinenti al merito.
Gli arbitri regoleranno lo svolgimento del giudizio nei modi che riterranno più opportuni e comunque nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento degli Organi statutari di garanzia.
Essi dovranno tuttavia garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti ed, in ogni caso, assegnare alle stesse congrui termini per presentare documenti e memorie nonché per esporre le loro repliche.
Per quanto non previsto dal presente articolo e dalle norme del Regolamento, si applicano le disposizioni previste dal codice di procedura civile in materia di arbitrato.
I Collegi Nazionali di Garanzia e dei Probiviri Art. 50
I Collegi Nazionali di Garanzia e dei Probiviri
a) sono composti da membri eletti dal Congresso Nazionale tra i tesserati che non
rivestono alcuna carica all’interno degli Organi e delle strutture di base,
Provinciali, Regionali e Nazionale e non siano incorsi in sanzioni disciplinari; b) eleggono tra i propri componenti il Presidente.
Il Collegio Nazionale di Garanzia Art. 51
Il Collegio Nazionale di Garanzia è composto da sette membri effettivi ed uno supplente, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale degli Organi di garanzia, ed ha il compito di:
a) rispondere ai quesiti inerenti l’interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di applicazione;
b) convocare e preparare il Congresso Nazionale nell’eventualità che il Consiglio Nazionale non sia in grado di rieleggere il Presidente Nazionale;
c) ratificare i regolamenti attuativi regionali sulla base della loro coerenza con lo Statuto.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri Art. 52
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi ed uno supplente, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale degli Organi di garanzia, ed ha compito di:
a) vigilare sull’applicazione delle norme statutarie in materia di incompatibilità esterne ed interne e, nel caso di accertata infrazione, applicare le previste misure disciplinari;
b) decidere sulla denuncia presentata da uno o più tesserati con riferimento ad atti pregiudizievoli del patrimonio o del nome dell’associazione commessi in ambito associativo da parte di un tesserato, ovvero con riferimento ad atti ingiuriosi, offensivi o comunque lesivi dell’onore, della dignità e della reputazione di un tesserato o che arrechino offesa fisica alla persona, commessi sempre in ambito associativo contro un tesserato da parte di un altro tesserato, comminando una delle misure disciplinari previste dall’articolo 54 dello Statuto;
c) decidere sulla denuncia presentata da uno o più tesserati per violazioni alle norme previste nella “Carta dei valori delle ACLI” e comminare le sanzioni ivi previste.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri procede secondo le norme previste dal Regolamento degli Organi statutari di garanzia, anche con riferimento alle modalità di ricezione delle denuncie.
Avverso la decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri è ammesso ricorso al Collegio Nazionale di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione.
Sono misure disciplinari: a) il richiamo;
b) la deplorazione;
Misure disciplinari Art. 53
c) la sospensione da un mese a due anni che, per i componenti gli organi, comporta la decadenza; la surroga è sospesa fino alla sentenza definitiva;
d) l’espulsione.
Esse sono comminate in relazione alla gravità della violazione e devono essere comunicate e motivate agli interessati e ai soggetti denuncianti entro dieci giorni dalla loro adozione.
I soci espulsi per violazione allo Statuto o indegnità possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio dei Probiviri.
INTERVENTI STRAORDINARI
Nomina Incaricati Art. 54
La Direzione Nazionale ha facoltà di nominare un proprio incaricato per assolvere temporaneamente ad una o più competenze previste dallo Statuto non assolte dagli organi Provinciali o a livello Regionale.
Scioglimento Presidenze Art. 55
La Direzione Nazionale, d’intesa con la Presidenza Regionale, ha facoltà di sciogliere la Presidenza Provinciale quando questa viene meno alle sue funzioni o esplica attività contrarie agli indirizzi delle ACLI. Per analoghi motivi ha facoltà di sciogliere la Presidenza Regionale.
In tali casi la Direzione Nazionale convoca, entro 30 giorni, il Consiglio Provinciale o Regionale per procedere alla elezione della nuova Presidenza.
Scioglimento Consigli–Nomina Commissario Art. 56
La Direzione Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio Provinciale qualora venga meno alle sue funzioni, o assuma deliberazioni e atteggiamenti contrari agli indirizzi delle ACLI, e di nominare contestualmente un Commissario.
Tale facoltà è esercitata d’intesa con la Presidenza Regionale.
In casi di eccezionale urgenza e gravità o in caso di mancata intesa, la Direzione Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio Provinciale e di nominare un Commissario in attesa di delibera definitiva del Consiglio Nazionale.
Per analoghi motivi la Direzione Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio Regionale e di nominare un Commissario.
Con lo scioglimento dei Consigli decadono anche gli organi dei Servizi allo stesso livello.
La Direzione Nazionale è tenuta a comunicare per iscritto il provvedimento ai componenti i Consigli disciolti.
I ricorsi presentati a norma dell’art. 50 contro i provvedimenti di scioglimento e di commissariamento previsti dai precedenti comma non ne sospendono l’immediata esecutività.
Dimissioni o decadenza del Presidente Nazionale Art. 57
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale, nella composizione allargata di cui all’articolo 25, secondo comma, lettera e), elegge il nuovo Presidente Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto.
Eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente Nazionale devono essere presentate dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale con diritto di voto.
La mozione di sfiducia è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale con diritto di voto.
In caso di accoglimento della mozione di sfiducia, il Consiglio Nazionale elegge il nuovo Presidente Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti con diritto di voto.
Qualora non si raggiunga tale quorum il Collegio Nazionale di Garanzia convoca il Congresso Nazionale.
In caso di dimissioni, decadenza, impedimento del Presidente Nazionale ovvero di accoglimento della mozione di sfiducia nei suoi confronti, decadono altresì la Presidenza Nazionale e la Direzione Nazionale.
Costituzione nuove Province Art. 58
In caso di costituzione di una nuova Provincia, la Direzione Nazionale, d’intesa con la Presidenza Regionale, nomina un Commissario che ha il compito di giungere a costituire gli organi democratici.
Il Commissario rappresenta a tutti gli effetti le ACLI e tutte le iniziative da esse promosse nella provincia o nella regione sino alla costituzione degli organi elettivi o alla revoca della nomina da parte della Direzione Nazionale.
RAPPRESENTANZA E POTERI
Rappresentanza politica e legale Art. 59
Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante, sia in giudizio che nei confronti dei terzi, della Struttura Nazionale delle ACLI. Egli ha altresì la rappresentanza politica nazionale dell’Associazione.
I Presidenti regionali, provinciali, di zona e delle strutture di base hanno la rappresentanza legale, sia in giudizio che nei confronti dei terzi, per le questioni ed i rapporti inerenti ai rispettivi livelli ed ambiti di competenza.
Ogni struttura associativa delle ACLI, risponde unicamente ed in via esclusiva delle obbligazioni assunte nel proprio ambito di competenza senza impegnare, quindi, gli organismi di diverso livello ed ambito territoriale.
Delibere d’urgenza Art. 60
All’interno di ogni struttura, gli organi delle ACLI, in caso di necessità ed urgenza, possono deliberare con i poteri dell’organo immediatamente superiore, salvo ratifica dell’organo competente a deliberare nella sua prima riunione, da convocarsi entro il più breve tempo possibile.
Operazioni di carattere amministrativo economico, finanziario e patrimoniale
Art. 61
Le strutture regionali, provinciali, di zona, e di base, nei rispettivi ambiti di competenza, hanno autonomia decisionale e gestionale per le operazioni di carattere amministrativo, economico, finanziario e patrimoniale.
E’ fatto divieto alle stesse, sotto pena di scioglimento dei relativi organi direttivi da parte della Direzione Nazionale, di trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, i beni immobili destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, ovvero di modificarne la destinazione d’uso, senza la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale, nonché mettere in atto attività ed iniziative tese a depauperare il patrimonio ovvero ad impedire lo sviluppo associativo.
Collegio dei Revisori Art. 62
Ogni organo collegiale delle ACLI che è tenuto alla approvazione di bilanci o rendiconti, è affiancato da un Collegio di Revisori, il quale cura la verifica della contabilità e di tutti gli atti amministrativi in genere, provvedendo a redigere un’apposita relazione, in occasione della presentazione dei Rendiconti economici e finanziari annuali, relativi agli anni solari, agli organi competenti per l’approvazione. Il Collegio dei revisori è composto da tre revisori effettivi e da due supplenti.
Patrimonio Art. 63
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
I rendiconti consuntivi annuali economico-finanziari, sono sottoposti all’approvazione dei competenti Organi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, unitamente alla relazione predisposta dal Collegio dei revisori dei conti.
In presenza di gravi e motivati impedimenti, l’approvazione può essere differita fino
ad un massimo di due mesi.
Le ACLI traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
nonché operazioni di fund raising;
i) altre entrate compatibili con le finalità dell’associazione di promozione sociale.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
E’ fatto obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere assunte dagli organi competenti, a favore di attività nell’ambito delle finalità statutarie.
Il socio, in caso di cessazione a qualsiasi titolo della sua qualità di associato, non può richiedere alle ACLI la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.
I beni patrimoniali delle ACLI di proprietà o di pertinenza delle singole Strutture di base devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario presso la Presidenza Provinciale.
Le Presidenze Provinciali e Regionali devono trasmettere alla Presidenza Nazionale l’inventario dei beni delle ACLI di loro pertinenza unitamente all’inventario dei beni delle Strutture di base presso di loro depositati.
L’uso del nome e del marchio delle ACLI deve essere autorizzato dalla Direzione Nazionale.
Scioglimento delle Strutture di Base Art. 64
In caso di scioglimento delle Strutture di base da parte del Consiglio Provinciale o di volontaria disaggregazione dalle ACLI, i beni patrimoniali delle ACLI di proprietà o di pertinenza della singola Struttura si trasferiscono direttamente in capo alla Struttura Provinciale e da questa per gli stessi motivi alla Struttura Nazionale.
Art. 65
Di tutte le riunioni degli organi delle ACLI, deve essere redatto un processo verbale.
Organo ufficiale Art. 66
Organo ufficiale di stampa delle ACLI è il periodico “Aesse-Azione sociale”.
Regolamenti Art. 67
I regolamenti di applicazione dello Statuto approvati dal Consiglio Nazionale ne costituiscono parte integrante.
Modifiche Statuto Art. 68
Le proposte di modifiche allo Statuto devono essere formulate dai Congressi Provinciali, Regionali e dalla Direzione Nazionale secondo le modalità stabilite dal regolamento del Congresso Nazionale.
Lo Statuto può essere modificato:
a) dal Congresso Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei delegati; per i primi otto articoli occorre il voto favorevole di due terzi dei delegati;
b) dal Consiglio Nazionale limitatamente agli adeguamenti di legge e previo parere favorevole del Collegio Nazionale di Garanzia.
Le modifiche apportate allo Statuto e ai Regolamenti entrano in vigore immediatamente.
Scioglimento delle ACLI Art. 69
Lo scioglimento delle ACLI può essere deliberato soltanto da un Congresso Nazionale straordinario, appositamente convocato, con il voto favorevole, espresso a scrutinio segreto, di almeno tre quarti dei delegati.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio delle ACLI è devoluto, con apposita delibera del Congresso Nazionale straordinario, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.